Art. 7

In vigore dal 18 set 1984
Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto, negli importi effettivamente corrisposti in relazione allo scaglionamento del beneficio ai sensi del primo comma del precedente , hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrate Tesoro, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-07-19;571#art-7

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