Art. 10
In vigore dal 18 set 1984
All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 56,3 miliardi per l'anno finanziario 1983, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.
All'onere relativo agli anni successivi, valutato in lire 113 miliardi per l'anno finanziario 1984, in lire 143,5 miliardi per l'anno finanziario 1985 e in lire 126,25 miliardi per l'anno finanziario 1986, si provvede, per il 1984, quanto a lire 8 miliardi, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 4010 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per il predetto anno finanziario e, quanto a lire 105 miliardi, mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario, all'uopo utilizzando quota parte dell'accantonamento "Miglioramenti economici ai pubblici dipendenti" e per gli anni 1985 e 1986 mediante riduzione delle quote iscritte per gli stessi anni e per la medesima voce ai fini del bilancio triennale 1984-86.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma addì 19 luglio 1984
PERTINI
CRAXI - GASPARI - GORIA - DE MICHELIS - FALCUCCI
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 settembre 1984
Atti di Governo, registro n. 51, foglio n. 17
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-07-19;571#art-10