Art. 8

In vigore dal 18 set 1984
In conformità con quanto prevede l'art. 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto gli uffici provinciali del tesoro sono autorizzati a provvedere, in via provvisoria, al pagamento dei nuovi trattamenti economici, derivanti dall'applicazione del decreto medesimo, sulla base dei dati in loro possesso e di elenchi nominativi emessi dalle amministrazioni presso cui i dipendenti prestano servizio. Sono fatti salvi i conguagli conseguenti a modificazioni di stato giuridico ed economico comunicate dalle amministrazioni predette. È esclusa ogni presunzione di buona fede da parte del percipiente in ordine alla irripetibilità dell'eventuale differenza tra corrisposto e dovuto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-07-19;571#art-8

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