Art. 4

In vigore dal 18 set 1984
A decorrere dal 1 gennaio 1983, ai ricercatori non confermati compete lo stipendio annuo lordo iniziale di L. 7.700.000; tale stipendio si incrementa per scatti biennali di importo fisso, in ragione d'anno, di L. 192.500. Dalla stessa data, ai ricercatori confermati compete lo stipendio annuo lordo iniziale di L. 7.700.000 incrementato dello scatto di L. 192.500 maturato nel triennio antecedente alla conferma e ulteriormente maggiorato del 16 per cento. La progressione economica si sviluppa in sette classi biennali di stipendio del 6 per cento, computato sullo stipendio come sopra determinato, ed in successivi scatti biennali del 2,50 per cento, computati sull'ultima classe di stipendio. Con la stessa decorrenza del 1 gennaio 1983, al personale di cui al punto b) del primo comma del precedente compete il trattamento economico attribuito ai ricercatori confermati dal secondo comma del presente articolo.
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Art. 4 Norme risultanti dalla disciplina prevista dagli accordi del 27 aprile 1984 e del 27 giugno 1984 per il personale non docente delle Universita' e di analoghe istituzioni. — Testo vigente | Portale Normativo