Art. 2

In vigore dal 18 set 1984
A decorrere dal 1 gennaio 1983, al personale di cui al primo comma, punto a), del precedente competono i seguenti stipendi lordi annui iniziali: prima qualifica funzionale..... L. 3.300.000 seconda qualifica funzionale.... " 3.600.000 terza qualifica funzionale..... " 3.900.000 quarta qualifica funzionale.... " 4.500.000 quinta qualifica funzionale.... " 5.100.000 sesta qualifica funzionale..... " 5.700.000 settima qualifica funzionale.... " 6.400.000 ottava qualifica funzionale.... " 7.700.000 La progressione economica si sviluppa in otto classi biennali di stipendio di importo fisso in ragione d'anno e in successivi scatti biennali, pure di importo fisso in ragione d'anno, nelle seguenti misure: Livelli Classi Scatti 1 L. 192.000 L. 120.900 2 " 216.000 " 133.200 3 " 252.000 " 147.900 4 " 272.000 " 166.900 5 " 305.280 " 188.556 6 " 345.600 " 211.620 7 " 403.200 " 240.640 8 " 475.200 " 287.540 La determinazione del nuovo stipendio spettante al singolo dipendente è effettuata sulla base delle classi o degli scatti alla data del 31 dicembre 1982. Per tutto il personale inquadrato nella settima e nell'ottava qualifica funzionale si calcola anche, quale elemento professionale non riassorbibile e temporizzabile, la maggiorazione prevista, rispettivamente, in L. 403.200 ed in L. 475.200 dall', secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270. Nei confronti del personale che non abbia ancora beneficiato di tale maggiorazione o che ne abbia beneficiato parzialmente, anche per effetto di riassorbimento in successivi miglioramenti economici, la maggiorazione stessa va, rispettivamente, computata per intero o integrata, con decorrenza dal 1 febbraio 1981 per il personale inquadrato nelle predette qualifiche alla stessa data, o dalla data del passaggio o dell'assunzione per il personale inquadrato successivamente nelle qualifiche medesime. Ai fini perequativi, in aggiunta alle classi o agli scatti del nuovo stipendio, è attribuito, in ragione d'anno, un beneficio convenzionale dell'importo di L. 295.800 al personale appartenente alla terza qualifica funzionale e dell'importo di L. 345.600, di L. 806.400 e di L. 950.400, rispettivamente, al personale appartenente alla sesta, alla settima e all'ottava qualifica funzionale che abbia già maturato o che maturi nel periodo di vigenza contrattuale tre anni di anzianità nella qualifica.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-07-19;571#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo