Art. 3

In vigore dal 18 set 1984
A decorre dal 1 gennaio 1983, al personale paramedico di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270, compreso quello assunto dopo il 1 febbraio 1981, compete lo stipendio annuo lordo iniziale di L. 5.700.000, aumentato di lire 345.600. La progressione economica si articola in otto classi biennali di stipendio di importo fisso, in ragione d'anno, pari ciascuna a L. 373.248 e in successivi scatti biennali, pure di importo fisso, in ragione d'anno, di L. 225.790. In aggiunta alle classi o agli scatti del nuovo stipendio, al personale di cui al comma precedente che abbia già maturato o che maturi nel periodo di vigenza contrattuale tre anni di anzianità nella qualifica è attribuito il beneficio convenzionale di L. 345.600 previsto dal quarto comma del precedente per il personale della sesta qualifica funzionale.
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