Art. 6
In vigore dal 18 set 1984
L'importo annuo derivante dalla differenza tra il nuovo trattamento economico dovuto dal 1 gennaio 1983, ai sensi dei precedenti , e quello in godimento per classi o scatti alla data del 31 dicembre 1982, rapportato a mese, è corrisposto secondo le decorrenze e le percentuali seguenti:
a) per il personale appartenente alle prime cinque qualifiche funzionali di cui al precedente :
dal 1 gennaio 1983: 40 per cento;
dal 1 gennaio 1984: 80 per cento;
dal 1 gennaio 1985: 100 per cento;
b) per il restante personale:
dal 1 gennaio 1983: 35 per cento;
dal 1 gennaio 1984: 70 per cento;
dal 1 gennaio 1985: 100 per cento.
I benefici derivanti dalla progressione economica per classi di stipendio o scatti biennali maturati tra il 1 gennaio 1983 ed il 31 dicembre 1984 sono corrisposti per l'intero importo anche se, ai sensi del comma precedente, il nuovo stipendio non sia stato attribuito nella misura intera.
Al personale assunto fra il 1 gennaio 1983 ed il 31 dicembre 1984, compete, nel predetto periodo, lo stipendio iniziale del livello retributivo di nomina previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270, maggiorato dalle percentuali indicate nel primo comma del presente articolo e vigenti al momento della assunzione in servizio, applicate sulla differenza fra il nuovo stipendio iniziale fissato dal presente decreto e quello previsto dal citato decreto n. 270 del 1981.
Al personale che maturi il diritto all'attribuzione dei benefici convenzionali di cui al quarto comma dell' ed al secondo comma dell' del presente decreto nel periodo dal 1 gennaio 1983 al 31 dicembre 1984 tali benefici sono corrisposti nell'aliquota di cui al primo comma del presente articolo vigente al momento dell'acquisizione del diritto stesso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-07-19;571#art-6