Art. 5

In vigore dal 18 set 1984
Con effetto dal 1 gennaio 1983, gli assegni spettanti, ai sensi dell', primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 255, convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 1981, n. 391, ai borsisti, assegnisti e contrattisti che hanno titolo al secondo giudizio di idoneità previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sono incrementati del 30 per cento. Dalla stessa data, ai direttori delle opere universitarie delle regioni a statuto speciale e fino al loro trasferimento alle medesime compete un'indennità annua lorda, per dodici mensilità, di L. 1.500.000.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-07-19;571#art-5

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