Art. 9
In vigore dal 18 set 1984
In attesa della definizione intercompartimentale della disciplina unitaria delle prestazioni di lavoro straordinario, con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore del presente decreto restano congelate le misure orarie dei compensi relativi alle predette prestazioni sulla base di 1/175 degli stipendi mensili in godimento alla data del 31 dicembre 1982, comprensivi dell'indennità integrativa speciale e del rateo della tredicesima mensilità. Le predette misure orarie sono maggiorate del quindici per cento per il lavoro straordinario diurno e del trenta per cento per quello prestato in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) e nei giorni festivi, purchè si tratti di lavoro non compensativo.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-07-19;571#art-9