Art. 6
In vigore dal 2 set 1982
In caso di sciopero o in qualsiasi caso di forza maggiore che impedisca l'applicazione del presente decreto, i veterinari ufficiali competenti adottano tutte le misure necessarie per risparmiare o ridurre al minimo qualsiasi sofferenza agli animali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-06-05;624#art-6