Art. 8

In vigore dal 2 set 1982
Nel caso in cui vengano accertati casi di infrazione alle norme del presente decreto in un trasporto di animali provenienti da uno Stato membro della CEE, le competenti autorità italiane lo comunicano alle competenti autorità centrali dello Stato membro; il Governo italiano, se ritiene che il detto Stato membro non abbia adottato adeguate misure necessarie ne informa la commissione della CEE.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-06-05;624#art-8

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Art. 8 Attuazione della direttiva (CEE) n. 77/489 relativa alla protezione degli animali nei trasporti internazionali. — Testo vigente | Portale Normativo