Art. 10

In vigore dal 2 set 1982
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 5 giugno 1982 PERTINI SPADOLINI - ABIS - COLOMBO - ANDREATTA ALTISSIMO - DARIDA Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1982 Atti di Governo, registro n. 62, foglio n. 2
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