Art. 5
In vigore dal 2 set 1982
Nel caso che all'atto del controllo all'importazione, all'esportazione o al transito degli animali di cui al precedente , il veterinario di confine, porto, aeroporto o dogana interna, constati che, per il mancato rispetto delle norme del presente decreto, derivino gravi pregiudizi allo stato di benessere degli animali ai fini della prosecuzione del trasporto, dispone la interruzione del trasporto stesso e ordina le misure necessarie per ovviare agli inconvenienti riscontrati e per assicurare che l'ulteriore trasporto degli animali avvenga nel rispetto delle disposizioni del presente decreto.
Qualora da parte dell'importatore, dell'esportatore o del mandatario non si ottemperi alle disposizioni impartite, il veterinario di confine provvede d'ufficio addebitando le spese ai predetti operatori.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-06-05;624#art-5