Art. 3
In vigore dal 2 set 1982
Il presente decreto si applica ai trasporti dei seguenti animali:
a) solipedi domestici ed animali domestici della specie bovina, ovina, caprina e suina (allegato, capitolo I);
b) volatili e conigli domestici (allegato, capitolo II);
c) cani e gatti domestici (allegato, capitolo III);
d) altri mammiferi e volatili (allegato, capitolo IV);
e) animali a sangue freddo (allegato, capitolo V).
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-06-05;624#art-3