Art. 3

In vigore dal 2 set 1982
Il presente decreto si applica ai trasporti dei seguenti animali: a) solipedi domestici ed animali domestici della specie bovina, ovina, caprina e suina (allegato, capitolo I); b) volatili e conigli domestici (allegato, capitolo II); c) cani e gatti domestici (allegato, capitolo III); d) altri mammiferi e volatili (allegato, capitolo IV); e) animali a sangue freddo (allegato, capitolo V).
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-06-05;624#art-3

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Art. 3 Attuazione della direttiva (CEE) n. 77/489 relativa alla protezione degli animali nei trasporti internazionali. — Testo vigente | Portale Normativo