Art. 7
In vigore dal 2 set 1982
Il Ministro della sanità è autorizzato ad emanare con proprio decreto ulteriori disposizioni che si rendessero necessarie per l'attuazione del presente decreto in conformità delle deliberazioni del Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea adottate dal Consiglio stesso ai sensi dell' della direttiva 77/489/ CEE del 18 luglio 1977.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-06-05;624#art-7