Art. 2
In vigore dal 2 set 1982
Ai sensi del presente decreto si intende per:
a) "veterinario ufficiale": il veterinario designato dall'autorità statale o regionale competente ai sensi della normativa vigente;
b) "mezzo di trasporto": le parti riservate al carico negli autoveicoli, nei veicoli su rotaia, nei mezzi di trasporto aerei, nonché le stive delle navi o i contenitori per il trasporto terrestre, marittimo od aereo;
c) "trasporto internazionale": ogni movimento di animali effettuato con un mezzo di trasporto e che implichi il passaggio della frontiera italiana, ad esclusione tuttavia del traffico locale di frontiera.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-06-05;624#art-2