Art. 4

In vigore dal 2 set 1982
Per ogni trasporto internazionale di animali il veterinario ufficiale provvede ad accertare lo stato di idoneità al viaggio degli animali e la rispondenza dei mezzi di trasporto in conformità alle condizioni di cui all'allegato e, in caso di controllo favorevole, rilascia apposita attestazione che gli animali e i mezzi di trasporto rispondono alle condizioni previste dal presente decreto. Qualora sia previsto un certificato sanitario per la esportazione, tale attestazione può essere annotata su detto certificato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-06-05;624#art-4

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