Art. 1
In vigore dal 2 set 1982
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 42, recante delega al Governo ad emanare norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea;
Vista la direttiva n. 77/489 del 18 luglio 1977, emanata dal Consiglio delle Comunità europee, concernente la protezione degli animali nei trasporti internazionali;
Considerato che in data 11 marzo 1982, ai termini dell' della legge 9 febbraio 1982, n. 42, è stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;
Tenuto conto delle osservazioni formulate in sede parlamentare;
Considerato che risulta così completato il procedimento previsto dalla legge di delega;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento interno delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, della sanità, di grazia e giustizia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 1982;
EMANA
il seguente decreto:
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I trasporti degli animali indicati al successivo tra l'Italia e i Paesi membri della Comunità economica europea ed i Paesi terzi, con esclusione del territorio della Groenlandia, per quanto riguarda l'importazione, l'esportazione e il transito, sono regolati dalle norme di cui ai successivi articoli.
Ai suddetti trasporti si applicano le condizioni e le modalità di cui all'allegato del presente decreto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-06-05;624#art-1