Art. 1

In vigore dal 2 set 1982
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 42, recante delega al Governo ad emanare norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea; Vista la direttiva n. 77/489 del 18 luglio 1977, emanata dal Consiglio delle Comunità europee, concernente la protezione degli animali nei trasporti internazionali; Considerato che in data 11 marzo 1982, ai termini dell' della legge 9 febbraio 1982, n. 42, è stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti; Tenuto conto delle osservazioni formulate in sede parlamentare; Considerato che risulta così completato il procedimento previsto dalla legge di delega; Sulla proposta del Ministro per il coordinamento interno delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, della sanità, di grazia e giustizia; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 1982; EMANA il seguente decreto: . I trasporti degli animali indicati al successivo tra l'Italia e i Paesi membri della Comunità economica europea ed i Paesi terzi, con esclusione del territorio della Groenlandia, per quanto riguarda l'importazione, l'esportazione e il transito, sono regolati dalle norme di cui ai successivi articoli. Ai suddetti trasporti si applicano le condizioni e le modalità di cui all'allegato del presente decreto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-06-05;624#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo