Regolamento›Capo V
Art. 230
Riscossione dell'assegno all'atto della consegna degli oggetti
In vigore dal 1 ott 1982
Le corrispondenze e i pacchi gravati di assegno, ai sensi dell' del codice postale, non sono consegnati ai destinatari senza il pagamento contestuale dell'importo dell'assegno.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-29;655#art-r-230