RegolamentoCapo V

Art. 230

Riscossione dell'assegno all'atto della consegna degli oggetti

In vigore dal 1 ott 1982
Le corrispondenze e i pacchi gravati di assegno, ai sensi dell' del codice postale, non sono consegnati ai destinatari senza il pagamento contestuale dell'importo dell'assegno.
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Riscossione dell'assegno all'atto della consegna degli oggetti (Art. 230 Approvazione del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi).) — Testo vigente | Portale Normativo