RegolamentoCapo V

Art. 231

Forma esterna degli oggetti gravati d'assegno Indicazioni prescritte - Tassa

In vigore dal 1 ott 1982
Forma esterna degli oggetti gravati d'assegno Indicazioni prescritte - Tassa Per la forma esterna degli oggetti da spedirsi con assegno e per la consegna dei medesimi agli uffici di partenza, valgono le norme prescritte per le corrispondenze e i pacchi della stessa natura non gravati di assegno: L'importo dell'assegno deve essere scritto in cifre ed in lettere, senza cancellature nè correzioni, al di sopra dell'indirizzo degli oggetti che ne sono gravati, con la formula: "Assegno lire.......". Nei casi preventivamente autorizzati dall'Amministrazione può essere scritto solo in cifre. Per gli oggetti assicurati, l'indicazione dell'assegno deve far seguito a quella del valore, e può essere di somma uguale, superiore od inferiore, sempre però entro i limiti massimi stabiliti per gli assegni medesimi. La tassa di assegno va corrisposta in aggiunta a quella ordinaria e a quella di raccomandazione o di assicurazione, a seconda dei casi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-29;655#art-r-231

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