RegolamentoCapo VI

Art. 234

Oggetti ammessi al recapito per espresso Indicazione su di essi delle generalità del mittente

In vigore dal 1 ott 1982
Oggetti ammessi al recapito per espresso Indicazione su di essi delle generalità del mittente Sono ammessi al recapito per espresso le corrispondenze ordinarie, raccomandate ed assicurate e i pacchi postali ordinari e assicurati, anche se le une e gli altri siano gravati di assegno. La richiesta del recapito per espresso è fatta mediante la indicazione "Espresso" apposta sul recto degli oggetti e per i pacchi anche sul bollettino. A tergo delle corrispondenze per le quali sia chiesto il recapito per espresso il mittente deve scrivere il suo nome, cognome e indirizzo. Le corrispondenze ordinarie di francatura facoltativa per le tali sia chiesto il recapito per espresso e che rechino almeno i francobolli o le impronte di macchine affrancatrici di valore corrispondente al diritto relativo, sono recapitate per espresso e tassate per la eventuale deficienza della francatura ordinaria ai sensi dell', secondo comma, del codice postale. Se il valore dei francobolli non raggiunga l'importo del diritto per espresso, le corrispondenze sono recapitate coi mezzi ordinari. La disposizione del comma precedente non si applica alle corrispondenze di francatura obbligatoria.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-29;655#art-r-234

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