Regolamento›Capo VI
Art. 235
Corrispondenza fuori dispaccio
In vigore dal 1 ott 1982
Le corrispondenze ordinarie per le quali il mittente richiede che abbiano corso fuori dispaccio, per essere consegnate direttamente dagli incaricati del trasporto, sono sottoposte al pagamento della tassa speciale relativa.
L'Amministrazione può consentire che senza il pagamento della sopratassa di espresso i pieghi di giornali quotidiani o di altri periodici, diretti a rivenditori di determinate località e quelli indirizzati al personale di determinate stazioni ferroviarie, nonché le corrispondenze ordinarie dirette alle redazioni di giornali e periodici dai loro corrispondenti siano spediti fuori dei dispacci ordinari, per essere consegnati direttamente ai destinatari dagli incaricati del trasporto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-29;655#art-r-235