Regolamento›Capo V
Art. 232
Distribuzione degli oggetti - Rimborso dell'assegno
In vigore dal 1 ott 1982
Per la distribuzione degli oggetti gravati di assegno valgono, a seconda dei casi, le disposizioni vigenti per le corrispondenze raccomandate od assicurate e per i pacchi.
Se il destinatario non paga integralmente l'importo dell'assegno, l'oggetto si considera rifiutato.
L'ufficio converte la somma riscossa in vaglia ordinario a favore del mittente dell'oggetto, detratta la tassa del vaglia, o la versa in conto corrente, sempre sotto deduzione della tassa, qualora il mittente sia un correntista e abbia preventivamente chiesto tale forma di rimborso.
Ai vaglia ed ai versamenti in conto corrente sono applicabili le disposizioni riguardanti i servizi relativi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-29;655#art-r-232