Regolamento›Capo IV
Art. 228
Assicurazione esercitata dall'Istituto postelegrafonici
In vigore dal 1 ott 1982
L'istituto postelegrafonici può provvedere, ai sensi dell' del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1953, n. 542, all'assicurazione degli invii postali nei casi nei quali non è ammessa l'assicurazione diretta da parte dell'Amministrazione.
L'istituto si avvale in tal caso degli uffici postali, e deve osservare le norme e le condizioni contenute in apposito capitolato d'oneri emanato con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-29;655#art-r-228