RegolamentoCapo IV

Art. 228

Assicurazione esercitata dall'Istituto postelegrafonici

In vigore dal 1 ott 1982
L'istituto postelegrafonici può provvedere, ai sensi dell' del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1953, n. 542, all'assicurazione degli invii postali nei casi nei quali non è ammessa l'assicurazione diretta da parte dell'Amministrazione. L'istituto si avvale in tal caso degli uffici postali, e deve osservare le norme e le condizioni contenute in apposito capitolato d'oneri emanato con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-29;655#art-r-228

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Assicurazione esercitata dall'Istituto postelegrafonici (Art. 228 Approvazione del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi).) — Testo vigente | Portale Normativo