Art. 228 · Assicurazione esercitata dall'Istituto postelegrafonici
RegolamentoCapo IV

Art. 228

82 / 254

Assicurazione esercitata dall'Istituto postelegrafonici

In vigore dal 1 ott 1982
L'istituto postelegrafonici può provvedere, ai sensi dell' del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1953, n. 542, all'assicurazione degli invii postali nei casi nei quali non è ammessa l'assicurazione diretta da parte dell'Amministrazione. L'istituto si avvale in tal caso degli uffici postali, e deve osservare le norme e le condizioni contenute in apposito capitolato d'oneri emanato con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-29;655#art-r-228