Regolamento›Capo IV
Art. 227
Assicurazione convenzionale di documenti o carte di particolare importanza
In vigore dal 1 ott 1982
I pieghi sottoposti ad assicurazione convenzionale ai sensi dell', quinto comma, del codice postale, debbono essere confezionati con involucri solidi e chiusi con suggelli di ceralacca, aventi contrassegno particolare, in numero sufficiente a garantire il contenuto.
I pacchi con assicurazione convenzionale debbono essere confezionati con le norme stabilite per i pacchi assicurati.
Il mittente deve scrivere sull'involucro la dichiarazione del valore in tutte lettere, senza cancellature e correzioni con la formula:
"Assicurazione convenzionale per lire.......".
Sulle ricevute rilasciate per ogni piego o pacco deve essere fatta l'indicazione: e Assicurazione convenzionale s.
Anche gli oggetti con assicurazione convenzionale possono essere assicurati contro i rischi di forza maggiore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-29;655#art-r-227