RegolamentoCapo IV

Art. 226

Uso di espedienti per far ritenere avvenuta o non dovuta la corresponsione delle tasse

In vigore dal 1 ott 1982
Gli espedienti posti in atto nella spedizione o rispedizione degli oggetti, allo scopo di far ritenere avvenuta o non dovuta la corresponsione delle tasse postali, danno luogo, a carico dei mittenti, all'applicazione della sanzione prevista dall' del codice postale, salvo che il fatto costituisca reato punibile con pena più grave.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-29;655#art-r-226

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Uso di espedienti per far ritenere avvenuta o non dovuta la corresponsione delle tasse (Art. 226 Approvazione del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi).) — Testo vigente | Portale Normativo