Regolamento›Capo IV
Art. 226
Uso di espedienti per far ritenere avvenuta o non dovuta la corresponsione delle tasse
In vigore dal 1 ott 1982
Gli espedienti posti in atto nella spedizione o rispedizione degli oggetti, allo scopo di far ritenere avvenuta o non dovuta la corresponsione delle tasse postali, danno luogo, a carico dei mittenti, all'applicazione della sanzione prevista dall' del codice postale, salvo che il fatto costituisca reato punibile con pena più grave.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-29;655#art-r-226