Regolamento›Capo VI
Art. 236
Impostazione degli espressi
In vigore dal 1 ott 1982
Le corrispondenze per espresso debbono essere immesse nelle cassette postali comuni, o in quelle speciali, ad esse destinate, ove esistano.
Sono presentati agli sportelli degli uffici postali:
a) i pacchi postali;
b) gli oggetti da raccomandare o da assicurare;
c) gli oggetti voluminosi che non possono immettersi nelle cassette;
d) le corrispondenze recapitabili in loco, presentate all'ufficio postale o telegrafico che direttamente provvede al recapito.
Per le corrispondenze ordinarie da recapitarsi per espresso non si rilascia ricevuta, ancorchè consegnato allo sportello.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-29;655#art-r-236