RegolamentoSez. II

Art. 162

Notificazione degli atti tavolari

In vigore dal 1 ott 1982
Alle notificazioni degli atti tavolari, qualora siano effettuate a mezzo della posta, si applicano le norme del presente capo purchè i relativi pieghi siano muniti del bollo di contrassegno dell'ufficio tavolare mittente e siano spediti dal cancelliere dell'ufficio stesso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-29;655#art-r-162

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Notificazione degli atti tavolari (Art. 162 Approvazione del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi).) — Testo vigente | Portale Normativo