RegolamentoSez. II

Art. 157

Pieghi non potuti recapitare - Restituzione al mittente

In vigore dal 1 ott 1982
Nel caso di cambiamento di indirizzo del destinatario l'operatore postale scrive, a tergo della busta del piego, la indicazione del nuovo recapito, quando sia a sua conoscenza. Se il destinatario è irreperibile, viene fatta a tergo della busta analoga annotazione. Nei casi previsti dal presente articolo il piego è rinviato subito al mittente.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-29;655#art-r-157

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Pieghi non potuti recapitare - Restituzione al mittente (Art. 157 Approvazione del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi).) — Testo vigente | Portale Normativo