Regolamento›Sez. II
Art. 157
Pieghi non potuti recapitare - Restituzione al mittente
In vigore dal 1 ott 1982
Nel caso di cambiamento di indirizzo del destinatario l'operatore postale scrive, a tergo della busta del piego, la indicazione del nuovo recapito, quando sia a sua conoscenza.
Se il destinatario è irreperibile, viene fatta a tergo della busta analoga annotazione.
Nei casi previsti dal presente articolo il piego è rinviato subito al mittente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-29;655#art-r-157