RegolamentoSez. II

Art. 155

Modalità di recapito dei pieghi

In vigore dal 1 ott 1982
Salvo quanto è disposto dall'articolo seguente, la consegna del piego dev'essere fatta all'indirizzo del destinatario, anche se questi sia abbonato al casellario postale e personalmente al destinatario, anche se dichiarato fallito. Se la consegna non può essere fatta personalmente al destinatario, il piego è consegnato ad uno della famiglia con lui convivente od a persona addetta alla casa od al servizio del destinatario, purchè il consegnatario sia sano di mente e di età maggiore di quattordici anni. Nella impossibilità di effettuarla al destinatario in persona, la consegna può essere fatta al portiere nel solo caso che esso sia all'esclusivo servizio del destinatario medesimo. I pieghi diretti a militari in caserma, a detenuti, a ricoverati in ospedali, case di cura, di riposo, a dipendenti di stabilimenti devono essere consegnati personalmente al destinatario. Nel caso in cui non sia possibile provvedere a norma dei precedenti commi i pieghi sono subito rinviati al mittente con l'annotazione dei motivi della mancata notifica. L'avviso di ricevimento dev'essere sottoscritto dalla persona alla quale è consegnato il piego e, quando la consegna sia effettuata a persona diversa dal destinatario, la firma dev'essere seguita dalla indicazione della qualità del consegnatario. Nel caso in cui il destinatario sia impossibilitato a firmare, la consegna deve essere fatta alla presenza di due testimoni che devono apporre la propria firma sia sul registro di consegna che sull'avviso di ricevimento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-29;655#art-r-155

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Modalità di recapito dei pieghi (Art. 155 Approvazione del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi).) — Testo vigente | Portale Normativo