RegolamentoSez. II

Art. 160

Notificazione degli atti per conto degli uffici di conciliazione

In vigore dal 1 ott 1982
Per la notificazione degli atti giudiziari a mezzo della posta nei procedimenti davanti ai giudici conciliatori, le norme degli articoli precedenti si estendono al messo di conciliazione, in quanto siano applicabili.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-29;655#art-r-160

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