RegolamentoSez. II

Art. 161

Notificazione dei verbali di contravvenzione al codice stradale

In vigore dal 1 ott 1982
Le norme sulla notificazione degli atti giudiziari a mezzo della posta sono anche applicabili alla notificazione dei verbali di contravvenzione alle disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 e successive modificazioni, sulla circolazione stradale, da parte dell'ufficio al quale appartiene il funzionario o l'agente che ha accertato la contravvenzione. Nel caso in cui il predetto ufficio possa avvalersi del disposto dell' del codice postale le tasse di spedizione dei pieghi sono poste a carico del destinatario. Se il destinatario, o le persone alle quali è autorizzata la consegna del piego, rifiutino di pagare le predette tasse il piego si considera rifiutato e la notificazione si ha come eseguita.
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Notificazione dei verbali di contravvenzione al codice stradale (Art. 161 Approvazione del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi).) — Testo vigente | Portale Normativo