Regolamento›Sez. V
Art. 166
Consegna di titoli di pagamento a creditori della Marina militare Modalità di esecuzione
In vigore dal 1 ott 1982
Gli uffici postali situati in località dove non esistono autorità marittime sono incaricati di consegnare ai rispettivi intestatari i titoli di pagamento con i quali la Marina militare soddisfa i suoi impegni verso terzi creditori.
I titoli, muniti del rispettivo modulo di quietanza, vengono direttamente spediti agli uffici postali dai competenti uffici del Ministero della difesa e dai comandi ed autorità periferiche.
Gli uffici postali consegnano i titoli ai rispettivi intestatari con le cautele in uso per il pagamento dei vaglia postali e col ritiro della firma sul modulo di quietanza, nello spazio a ciò destinato, convalidando la consegna con bollo proprio e firma.
Le quietanze sono trasmesse in raccomandazione all'autorità mittente.
I titoli che per qualsiasi ragione non possono essere consegnati vengono restituiti, insieme coi moduli di quietanza e con foglio di accompagnamento esplicativo, all'autorità dalla quale siano pervenuti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-29;655#art-r-166