Regolamento›Titolo II
Art. 169
Oggetti ammessi condizionatamente Irresponsabilità dell'Amministrazione
In vigore dal 1 ott 1982
Oggetti ammessi condizionatamente
Irresponsabilità dell'Amministrazione
I commestibili, i liquidi, i semi di bachi, e in genere tutti gli oggetti e le merci che possano facilmente spezzarsi, guastarsi, disperdersi o corrompersi, e gli animali vivi ammessi al trasporto, sono accettati a rischio del mittente, anche se ciò non risulti da esplicita dichiarazione, nel senso che l'Amministrazione non risponde della rottura, della dispersione, del naturale deperimento di tali oggetti e merci, nè della morte degli animali, sebbene dal mittente siano state osservate tutte le norme prescritte per la spedizione di essi.
L'Amministrazione è tenuta al pagamento dell'indennizzo di cui all' del codice postale per l'avaria dei pacchi accettati, a causa della fragilità del contenuto, con la tariffa di ingombranti.
L'accettazione dei generi di monopolio dello Stato e di altri prodotti ed oggetti la cui circolazione nella Repubblica o la cui esportazione sia vincolata a determinate prescrizioni o restrizioni, è subordinata alla constatazione da parte degli uffici postali che siano state osservate ed adempiute dal mittente le speciali norme vigenti in materia.
L'Amministrazione non assume responsabilità per le conseguenze della eventuale accettazione, da parte degli uffici, di pacchi postali inammissibili ai sensi del presente e del precedente e per i quali non siano state osservate le prescritte formalità.
L'Amministrazione è soltanto tenuta, per i pacchi postali diretti all'estero e restituiti dagli uffici di scambio italiani, a rimborsare l'ammontare dei diritti territoriali e marittimi dovuti alle Amministrazioni estere, purchè l'accettazione non sia stata effettuata in seguito a falsa dichiarazione del contenuto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-29;655#art-r-169