RegolamentoTitolo II

Art. 174

Elementi che deve contenere la ricevuta rilasciata al mittente

In vigore dal 28 ott 1982
Per ciascun pacco impostato è rilasciata al mittente ricevuta recante l'indicazione degli estremi dell'invio ed, eventualmente, l'ammontare del valore dichiarato o dell'assegno. Per i pacchi assicurati anche contro i rischi di forza maggiore deve essere apposta sul bollettino, sulla ricevuta e sul pacco la indicazione "F.M.".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-29;655#art-r-174

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