Regolamento›Titolo II
Art. 174
Elementi che deve contenere la ricevuta rilasciata al mittente
In vigore dal 28 ott 1982
Per ciascun pacco impostato è rilasciata al mittente ricevuta recante l'indicazione degli estremi dell'invio ed, eventualmente, l'ammontare del valore dichiarato o dell'assegno.
Per i pacchi assicurati anche contro i rischi di forza maggiore deve essere apposta sul bollettino, sulla ricevuta e sul pacco la indicazione "F.M.".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-29;655#art-r-174