RegolamentoTitolo II

Art. 178

Recapito a domicilio

In vigore dal 1 ott 1982
I pacchi postali sono recapitati a domicilio a cura dell'Amministrazione, ad eccezione di quelli indirizzati fermo posta od a persone di cui non sia conosciuto il domicilio o dimoranti in località sprovviste di adeguati mezzi di trasporto postale. I provvedimenti tariffari possono determinare i limiti di valore entro i quali i pacchi assicurati o gravati di assegno o di diritti postali e doganali possano essere recapitati a domicilio. Per il recapito a domicilio dei pacchi postali a mezzo di ricevitori o di portalettere può essere stabilito anche un limite di peso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-29;655#art-r-178

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