RegolamentoTitolo II

Art. 173

Imballaggio dei pacchi - Responsabilità del mittente per danni derivanti dai difetti d'imballaggio

In vigore dal 1 ott 1982
Il pacco deve essere, a cura del mittente, rivestito di un involucro suggellato tale da ben garantire il suo contenuto e da non permettere che un'eventuale manomissione possa essere perpetrata senza lasciare tracce apparenti di violazione. Il contenuto deve, inoltre, essere imballato in modo da escludere qualsiasi pericolo di danno alle persone e alle cose e da essere preservato dai danni che potrebbero arrecargli l'attrito, la pressione e l'umidità, avuto riguardo al peso, alla qualità della merce e alla durata del trasporto. L'Amministrazione può ammettere al trasporto, anche senza alcun involucro o imballaggio, determinati oggetti non disgregabili ed esigere imballaggi speciali per i pacchi assicurati, per quelli contenenti oggetti di metallo o di materie pesanti, animali vivi, liquidi, materie grasse facili a liquefarsi, colori e materie di cui sia ammessa la spedizione con particolari modalità. Il mittente è responsabile degli eventuali danni che può cagionare il difetto di confezione del pacco da lui spedito.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-29;655#art-r-173

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Imballaggio dei pacchi - Responsabilità del mittente per danni derivanti dai difetti d'imballaggio (Art. 173 Approvazione del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi).) — Testo vigente | Portale Normativo