Regolamento›Titolo II
Art. 175
In che modo il mittente può disporre preventivamente del pacco
In vigore dal 1 ott 1982
Con l'indicazione preventiva che deve fare sul pacco e sul relativo bollettino di spedizione, ai sensi del precedente , il mittente può disporre soltanto: il rinvio del pacco, la rispedizione o il divieto di rispedizione, la consegna ad altro destinatario (eventualmente senza riscuotere l'assegno o riscuotendo una somma inferiore a quella indicata), l'invio di un avviso di giacenza e l'abbandono del pacco.
L'abbandono non esonera, però, il mittente dal pagamento di tutti i diritti di cui il pacco fosse gravato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-29;655#art-r-175