RegolamentoTitolo II

Art. 175

In che modo il mittente può disporre preventivamente del pacco

In vigore dal 1 ott 1982
Con l'indicazione preventiva che deve fare sul pacco e sul relativo bollettino di spedizione, ai sensi del precedente , il mittente può disporre soltanto: il rinvio del pacco, la rispedizione o il divieto di rispedizione, la consegna ad altro destinatario (eventualmente senza riscuotere l'assegno o riscuotendo una somma inferiore a quella indicata), l'invio di un avviso di giacenza e l'abbandono del pacco. L'abbandono non esonera, però, il mittente dal pagamento di tutti i diritti di cui il pacco fosse gravato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-29;655#art-r-175

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In che modo il mittente può disporre preventivamente del pacco (Art. 175 Approvazione del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi).) — Testo vigente | Portale Normativo