RegolamentoTitolo II

Art. 179

Distribuzione in ufficio - Avviso di arrivo

In vigore dal 28 ott 1982
I pacchi postali che non possono essere recapitati a domicilio, quelli non potuti consegnare per qualsiasi motivo al destinatario, sebbene portati a domicilio, e quelli indirizzati fermo posta sono distribuiti in ufficio. In tal caso deve essere inviato gratuitamente al destinatario un avviso per informarlo dell'arrivo del pacco. Trascorsi quindici giorni dalla data d'invio dell'avviso senza che il destinatario abbia curato il ritiro del pacco, il pacco stesso è considerato come inesitato e ad esso sono applicabili le norme dei successivi . Il predetto termine è elevato a un mese per i pacchi di cui non sia stato possibile recapitare l'avviso al destinatario e per quelli indirizzati fermo posta. Sono considerati subito inesitati i pacchi rifiutati dal destinatario.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-29;655#art-r-179

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