RegolamentoTitolo II

Art. 181

Apertura dei pacchi per accertamenti contravvenzionali

In vigore dal 1 ott 1982
Oltre che nei casi previsti dal precedente , i pacchi postali possono essere aperti in qualunque ufficio, a richiesta dei funzionari e degli agenti finanziari, qualora questi ultimi ritengano che vi sia violazione delle leggi sulle dogane, sui monopoli ed in genere di tutte le disposizioni aventi forza di legge che essi sono, chiamati ad applicare o a far osservare. L'ufficio postale di destinazione può aprire il pacco per il quale vi sia fondato sospetto che contenga merci non dichiarate, il cui trasporto è vietato, o corrispondenze in frode alla esclusività. L'apertura di un pacco postale nell'ufficio di destinazione è eseguita in presenza del destinatario, che è invitato ad assistervi o a farsi rappresentare. In caso di rifiuto o di mancata presentazione del destinatario il pacco è considerato come inesitato e non può essere restituito al mittente, nè consegnato ad altro destinatario senza la ricognizione del contenuto per l'applicazione delle eventuali sanzioni. Qualora sia accertata contravvenzione deve essere compilato apposito verbale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-29;655#art-r-181

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo