Regolamento›Titolo II
Art. 173
230 / 254Imballaggio dei pacchi - Responsabilità del mittente per danni derivanti dai difetti d'imballaggio
In vigore dal 1 ott 1982
Il pacco deve essere, a cura del mittente, rivestito di un involucro suggellato tale da ben garantire il suo contenuto e da non permettere che un'eventuale manomissione possa essere perpetrata senza lasciare tracce apparenti di violazione.
Il contenuto deve, inoltre, essere imballato in modo da escludere qualsiasi pericolo di danno alle persone e alle cose e da essere preservato dai danni che potrebbero arrecargli l'attrito, la pressione e l'umidità, avuto riguardo al peso, alla qualità della merce e alla durata del trasporto.
L'Amministrazione può ammettere al trasporto, anche senza alcun involucro o imballaggio, determinati oggetti non disgregabili ed esigere imballaggi speciali per i pacchi assicurati, per quelli contenenti oggetti di metallo o di materie pesanti, animali vivi, liquidi, materie grasse facili a liquefarsi, colori e materie di cui sia ammessa la spedizione con particolari modalità.
Il mittente è responsabile degli eventuali danni che può cagionare il difetto di confezione del pacco da lui spedito.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-29;655#art-r-173