Regolamento›Titolo II
Art. 178
235 / 254Recapito a domicilio
In vigore dal 1 ott 1982
I pacchi postali sono recapitati a domicilio a cura dell'Amministrazione, ad eccezione di quelli indirizzati fermo posta od a persone di cui non sia conosciuto il domicilio o dimoranti in località sprovviste di adeguati mezzi di trasporto postale.
I provvedimenti tariffari possono determinare i limiti di valore entro i quali i pacchi assicurati o gravati di assegno o di diritti postali e doganali possano essere recapitati a domicilio.
Per il recapito a domicilio dei pacchi postali a mezzo di ricevitori o di portalettere può essere stabilito anche un limite di peso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-29;655#art-r-178