RegolamentoTitolo II

Art. 167

Oggetti non ammessi alla spedizione

In vigore dal 1 ott 1982
I pacchi postali, oltre agli oggetti vietati dall' del codice postale, non possono contenere: a) materie esplosive o infiammabili; b) oggetti e merci per l'estero di cui sia vietata l'introduzione nei Paesi di transito o di destinazione; c) sostanze che tramandino cattivo odore, che presentino indizi di putrefazione, o che non possano, stante la durata del trasporto, giungere a destinazione senza putrefarsi; d) animali vivi che possano cagionare danno od abbiano bisogno di cure speciali durante il tempo che rimangono affidati alla posta.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-29;655#art-r-167

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Oggetti non ammessi alla spedizione (Art. 167 Approvazione del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi).) — Testo vigente | Portale Normativo