Regolamento›Titolo II
Art. 167
224 / 254Oggetti non ammessi alla spedizione
In vigore dal 1 ott 1982
I pacchi postali, oltre agli oggetti vietati dall' del codice postale, non possono contenere:
a) materie esplosive o infiammabili;
b) oggetti e merci per l'estero di cui sia vietata l'introduzione nei Paesi di transito o di destinazione;
c) sostanze che tramandino cattivo odore, che presentino indizi di putrefazione, o che non possano, stante la durata del trasporto, giungere a destinazione senza putrefarsi;
d) animali vivi che possano cagionare danno od abbiano bisogno di cure speciali durante il tempo che rimangono affidati alla posta.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-29;655#art-r-167