Regolamento›Sez. II
Art. 158
Spedizione degli avvisi di ricevimento dei pieghi recapitati
In vigore dal 1 ott 1982
L'avviso di ricevimento del piego recapitato deve essere completato in ogni sua parte e munito del bollo dell'ufficio postale, recante la data dello stesso giorno di consegna. Esso è subito spedito in raccomandazione all'indirizzo già predisposto dal mittente. Salva la spedizione in raccomandazione, l'avviso di ricevimento può essere comunicato per telegrafo purchè il mittente versi anche la tassa del telegramma.
Lo smarrimento dell'avviso di ricevimento non dà diritto ad alcun indennizzo. L'Amministrazione postale è però tenuta a rilasciare senza spesa un duplicato ed a farlo avere al mittente nel più breve tempo possibile.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-29;655#art-r-158