RegolamentoSez. II

Art. 154

Pieghi diretti in località non servite da portalettere

In vigore dal 1 ott 1982
Quando l'ufficiale giudiziario sappia o ritenga che la località cui il piego è diretto non sia dotata di servizio di recapito, deve domandarne l'invio per espresso, pagando anticipatamente il relativo diritto, oltre alle tasse postali di cui all'. Gli uffici, ai quali pervengono pieghi della specie da recapitarsi per espresso, provvedono al recapito con apposito mezzo nei modi stabiliti per il recapito delle corrispondenze per espresso ed in conformità delle norme contenute nell'articolo seguente. I pieghi che, diretti a persone dimoranti in località non servite da portalettere, non fossero stati inviati per espresso, debbono essere immediatamente restituiti ai mittenti con dichiarazione del motivo del non eseguito recapito.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-29;655#art-r-154

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Pieghi diretti in località non servite da portalettere (Art. 154 Approvazione del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi).) — Testo vigente | Portale Normativo