RegolamentoSez. II

Art. 156

Rifiuto di sottoscrivere l'avviso di ricevimento o di ricevere il piego

In vigore dal 1 ott 1982
Nel caso in cui il destinatario, o le persone alle quali può farsi la consegna, rifiutino di firmare l'avviso di ricevimento, se ne farà menzione sull'avviso stesso, con l'indicazione del nome e cognome della persona che rifiuta di firmare e della sua qualità se trattasi di persona diversa dal destinatario. Nel caso in cui il destinatario rifiuti di ricevere il piego o di firmare il registro di consegna, ciò che equivale a rifiuto del piego, questo è restituito al mittente con l'annotazione "rifiutato dal destinatario". Nel caso in cui il rifiuto di ricevere il piego o di firmare il registro di consegna, sia opposto da persone alle quali può farsi la consegna, il piego è depositato all'ufficio postale, dopo che l'agente postale ne avrà rilasciato avviso presso il destinatario. Di ciò è ugualmente latta menzione sull'avviso di ricevimento, che è subito recapitato al mittente. Nei casi suddetti la notificazione si ha come eseguita. Trascorsi dieci giorni dalla data in cui il piego è stato depositato presso l'ufficio postale, senza che il destinatario ne abbia curato il ritiro, il piego stesso è restituito al mittente con l'annotazione "rifiutato dal destinatario". Nel caso, invece, che durante la detta giacenza il destinatario ne curi il ritiro, l'impiegato postale deve compilare un duplicato dell'avviso di ricevimento che, completato in ogni sua parte e firmato dal destinatario, è spedito subito al mittente in raccomandazione ed in esenzione di tassa. Qualora la data delle eseguite formalità manchi sull'avviso di ricevimento o sia, comunque, incerta, la notificazione si ha per eseguita alla data di spedizione dell'avviso stesso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-29;655#art-r-156

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo