RegolamentoSez. II

Art. 159

Responsabilità - Indennità di smarrimento

In vigore dal 1 ott 1982
Alla spedizione, al trasporto e alla consegna dei pieghi contenenti atti giudiziari da notificare si applicano le disposizioni dell' del codice postale. Per ogni piego smarrito l'Amministrazione postale paga la indennità stabilita per le raccomandate smarrite, con le norme indicate dall' del codice anzidetto. Il pagamento dell'indennità è fatto all'ufficiale giudiziario mittente, il quale ne corrisponderà l'importo alla parte che richiede la notificazione dell'atto, facendosene rilasciare ricevuta. Quando la notificazione sia stata disposta dall'autorità giudiziaria, l'importo dell'indennità, detratta a favore dell'ufficiale giudiziario la spesa della raccomandazione, è versata a favore dell'erario.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-29;655#art-r-159

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Responsabilità - Indennità di smarrimento (Art. 159 Approvazione del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi).) — Testo vigente | Portale Normativo