Regolamento›Sez. II
Art. 159
Responsabilità - Indennità di smarrimento
In vigore dal 1 ott 1982
Alla spedizione, al trasporto e alla consegna dei pieghi contenenti atti giudiziari da notificare si applicano le disposizioni dell' del codice postale.
Per ogni piego smarrito l'Amministrazione postale paga la indennità stabilita per le raccomandate smarrite, con le norme indicate dall' del codice anzidetto.
Il pagamento dell'indennità è fatto all'ufficiale giudiziario mittente, il quale ne corrisponderà l'importo alla parte che richiede la notificazione dell'atto, facendosene rilasciare ricevuta.
Quando la notificazione sia stata disposta dall'autorità giudiziaria, l'importo dell'indennità, detratta a favore dell'ufficiale giudiziario la spesa della raccomandazione, è versata a favore dell'erario.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-29;655#art-r-159