Regolamento›Sez. II
Art. 162
219 / 254Notificazione degli atti tavolari
In vigore dal 1 ott 1982
Alle notificazioni degli atti tavolari, qualora siano effettuate a mezzo della posta, si applicano le norme del presente capo purchè i relativi pieghi siano muniti del bollo di contrassegno dell'ufficio tavolare mittente e siano spediti dal cancelliere dell'ufficio stesso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-29;655#art-r-162